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Regesto

Art. 16 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b, art. 17 cpv. 1 LAI, art. 6 cpv. 2 OAI.
Una prima formazione professionale è ritenuta interrotta ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 OAI pure qualora l'assicurato la concluda dopo l'insorgenza del rischio assicurato, ma a causa dell'invalidità l'esercizio della professione appresa appaia inadeguato e non possa ragionevolmente essere continuato; per ammettere attività lucrativa di certa importanza economica svolta prima dell'insorgenza dell'invalidità, presupposto per il diritto a riformazione professionale, devono pertanto anche in questa ipotesi essere adempiute le condizioni più rigorose stabilite dalla predetta norma.

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Referenzen

Artikel: art. 6 cpv. 2 OAI, art. 17 cpv. 1 LAI