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Regesto

Art. 4 cpv. 1 LBCR e art. 12 RBCR; prescrizioni sui fondi propri.
1. Legittimazione ricorsuale: un interesse degno di protezione non può essere dedotto dalla mera qualità di azionista (consid. 1c).
2. I rischi inerenti nell'unità economica di un gruppo di società operanti nel settore bancario e finanziario vanno prevenuti, a livello del gruppo, mediante fondi propri sufficienti. Applicazione analogica dell'art. 12 cpv. 2 RBCR ammessa nella fattispecie per un gruppo bancario atipico (consid. 2).
3. Criteri per determinare se, in un gruppo bancario atipico, i vincoli economici comportino rischi eccedenti gli obblighi legali di una banca soggetta alla vigilanza della Commissione federale delle banche (consid. 3).
4. Una dichiarazione negativa di patronato non può ovviare a tali rischi (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 4 cpv. 1 LBCR