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Regesto

Art. 10 cpv. 2, art. 14, art. 32 cpv. 1 nonché art. 36 cpv. 1, 2, 3 e 4 Cost.; art. 78 cpv. 1, art. 80, art. 81 cpv. 1 e art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; art. 220 cpv. 2, art. 235 cpv. 1, 2 e 5 nonché art. 236 cpv. 1 e 4 CPP; diritto di visita durante la carcerazione preventiva o di sicurezza di concubini.
Condizioni di ammissibilità del ricorso in materia penale contro decisioni cantonali di ultima istanza concernenti l'esecuzione della carcerazione preventiva o di sicurezza (consid. 1). Diritti fondamentali toccati dal diritto di visita tra concubini; carcerazione di sicurezza ed esecuzione anticipata della pena quali tipi di carcerazione del diritto processuale penale; prescrizioni legali e prassi in materia di esecuzione di queste carcerazioni e del diritto di visita. In mancanza di un interesse pubblico contrapposto preponderante, anche gli incarcerati a titolo preventivo o per motivi di sicurezza hanno il diritto di avere contatti regolari adeguati con i loro familiari, fra i quali rientra pure il concubino. Ciò vale in particolare dopo una lunga durata della carcerazione del diritto processuale penale e la cessazione del rischio di collusione (consid. 3). Situazione particolare quando due incarcerati per motivi di sicurezza, rispettivamente in esecuzione anticipata della pena, chiedono di potere farsi visita reciprocamente; relazione tra i due regimi detentivi. Nella fattispecie, le autorità cantonali devono garantire all'imputato un diritto di visita adeguato nello stabilimento di esecuzione della carcerazione in cui si trova la sua compagna coimputata (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 78 cpv. 1, art. 80, art. 81 cpv. 1 e art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, art. 236 cpv. 1 e 4 CPP