Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 63 CO; art. 47 cpv. 1 LAVS: Restituzione di prestazioni percepite indebitamente in materia di previdenza professionale. In assenza di disposizione statutaria o regolamentare, la domanda di restituzione di prestazioni della previdenza professionale versate a torto da un istituto di previdenza si fonda sugli art. 62 segg. CO. Applicazione anche alla previdenza obbligatoria dei principi sanciti in DTF 128 V 50 per la previdenza più estesa. Eccezione di prescrizione.
Art. 2 cpv. 2 CC: Eccezione di prescrizione abusiva. Nel corso di trattative, il creditore deve reagire in caso di prolungato silenzio del debitore. Non commette abuso di diritto il debitore che invoca la prescrizione del credito allorché il suo comportamento non è più causale per l'azione tardiva del creditore.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 128 V 50

Artikel: Art. 63 CO, art. 47 cpv. 1 LAVS, Art. 2 cpv. 2 CC