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Regesto

Art. 2 cpv. 1bis LPC; art. 1a OPC.
- Giusta il diritto a prestazioni complementari, quale soggiorno in un ricovero vale anche il soggiorno in un analogo istituto non riconosciuto dalla legislazione cantonale in tema di accoglimento e assistenza (ad es. famiglia di accoglimento, "grande famiglia" di pedagogia terapeutica o comunità di invalidi) nella misura in cui la permanenza risponda ad un'esigenza, e l'istituto garantisca di soddisfare in modo adeguato, dal profilo, in particolare, dell'organizzazione, delle infrastrutture e del personale (consid. 2).
- Nel caso di soggiorno in un ricovero per bambini rientrante nel computo della prestazione complementare, applicabile al bambino è il limite per orfani aumentato e non quello per persona sola applicabile al genitore titolare di un diritto a prestazioni complementari (consid. 3b).

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Referenzen

Artikel: Art. 2 cpv. 1bis LPC