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Regesto

Rigetto dell'opposizione in una pluralità di esecuzioni in via di realizzazione di pegni immobiliari che garantiscono un medesimo credito; ripartizione dell'onere (art. 82 LEF; art. 798 e 816 cpv. 3 CC).
Eccettuato il caso, non realizzato in concreto, del pegno collettivo nel quale ogni fondo garantisce la totalità del credito, la costituzione in pegno di più fondi per garantire un solo credito implica, salvo convenzione contraria, una ripartizione proporzionale dell'onere sui diversi fondi. La decisione pronunciata al riguardo già allo stadio del rigetto dell'opposizione può avere un effetto definitivo unicamente per il metodo di ripartizione, non per gli importi. Viola l'art. 798 cpv. 3 CC una decisione cantonale che non si fonda sul metodo di ripartizione proporzionale, ma sull'ordine che figura in un contratto quadro di credito (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 82 LEF, art. 798 e 816 cpv. 3 CC, art. 798 cpv. 3 CC