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Regesto

Partecipazione ad una società anonima di locatari.
Anche nel caso di una società anonima di locatari che ha sede nel luogo ove si trova l'immobile, il cantone della sede esercita la sovranità fiscale solo sulla società medesima. Le azioni e il loro reddito vanno imposti nel cantone del domicilio degli azionisti.
Quando il decuius, al momento della sua morte, era interessato ad un immobile in quanto azionista d'una società anonima di locatari, la corrispondente quota della successione non può essereimposta che al luogo del suo ultimo domicilio. Questa regola (riservati i casi d'evasione fiscale) si applica pure quando la società aveva già deciso, al momento del decesso, di trasformare la sua proprietà in una comproprietà degli azionisti.