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Regesto

Estradizione alla Repubblica federale di Germania; art. 7 n. 1 CEEstr, art. 35-37 AIMP; art. 3, art. 8 e art. 12 CEDU, art. 54 Cost.
1. Lo Stato richiesto può, fondandosi sull'art. 35 cpv. 1 lett. b e sull'art. 36 AIMP, rifiutare l'estradizione ove il reato sia stato commesso in tutto o in parte sul suo territorio (art. 7 n. 1 CEEstr). A determinate condizioni, un rifiuto può essere basato altresì sull'art. 37 AIMP. Spetta al proposito alle autorità competenti per l'estradizione un certo potere d'apprezzamento. Conformemente all'art. 104 OG, il Tribunale federale interviene solo in caso di eccesso od abuso del potere di apprezzamento. Tale eccesso od abuso non è dato allorquando, in particolare per ragioni di economia procedurale, l'estradizione è accordata per tutti i fatti menzionati nella domanda, compresi quelli che sarebbero stati commessi in Svizzera, perché l'estradando sia giudicato per l'insieme di questi fatti nello Stato in cui ha avuto luogo la maggior parte dell'attività delittuosa (consid. 3b).
2. Né la CEDU né l'art. 54 Cost. conferiscono un diritto a non essere estradato (consid. 3b/cc).

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