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Regesto

Estradizione; principio della specialità; termine di rispetto; nozione di "liberazione definitiva"; art. V del trattato d'estradizione fra Svizzera e Brasile.
1. L'estradato che nei trenta giorni seguenti la sua liberazione definitiva (termine di rispetto) non ha lasciato il territorio svizzero, non può più prevalersi del principio della specialità. Non c'è liberazione definitiva quando l'estradato, posto in detenzione dopo la consegna alle autorità svizzere, beneficia di una liberazione condizionata da restrizioni alla sua libertà di movimento (consid. 2a).
2. Nella fattispecie, l'estradato che era stato posto in detenzione preventiva, è stato rimesso in libertà provvisoria con l'obbligo di comunicare al giudice istruttore ogni cambiamento di indirizzo e ogni soggiorno fuori cantone; egli non aveva la possibilità effettiva di lasciare il paese. Il termine fissato dall'art. V del trattato di estradizione fra la Svizzera e il Brasile non ha dunque cominciato a decorrere al momento della sua messa in libertà provvisoria (consid. 2b).