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Regesto

Trasferimento di immobili dalla sostanza commerciale alla sostanza privata; momento in cui č realizzato il profitto in capitale; art. 21 cpv. 1 lett. d DIN.
Allorquando immobili facenti parte della sostanza commerciale di un defunto siano trasferiti nella sostanza privata dei suoi eredi (prelevamento privato) e questi concludano un contratto di divisione, che prevede la ripartizione di tali immobili, il momento in cui č realizzato il profitto in capitale č quello della conclusione del contratto di divisione. Non sono invece rilevanti a tal fine il giorno del decesso del de cujus e quello dell'iscrizione nel registro fondiario (consid. 3, 4).