Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 48 cpv. 2 LAI; art. 70 cpv. 2 lett. a LPGA; notifica tardiva; diritto al ricupero di prestazioni anticipate dalla cassa malati.
Con riferimento al senso giuridico della norma, è possibile derogare al testo dell'art. 48 cpv. 2 LAI non soltanto se l'assicurato ma anche, per analogia, se la cassa malati che ha assunto le prestazioni anticipate può esigerne il rimborso, qualora i fatti che danno diritto alle prestazioni siano avvenuti oltre dodici mesi dal momento del deposito della domanda e se la cassa non è responsabile per l'informazione tardiva.
Determinante per l'inizio del termine di dodici mesi dell'art. 48 cpv. 2 lett. a LAI è unicamente il momento della conoscenza da parte della cassa malati coinvolta essa stessa; la conoscenza pregressa dell'assicurato, rispettivamente dei suoi genitori, non le può essere opposta (consid. 5).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 48 cpv. 2 LAI, art. 70 cpv. 2 lett. a LPGA, art. 48 cpv. 2 lett. a LAI