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Regesto

Contratto d'assicurazione; determinazione dell'invalidità ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 LCA.
L'invalidità ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 LCA include qualsiasi alterazione dell'integrità fisica, che esplica effetti sulla capacità lavorativa. Intesa è l'incapacità di guadagno nel senso teorico e astratto e non il pregiudizio economico concretamente subito dalla persona assicurata in seguito all'incidente. Altrettanto vale per i casi in cui l'invalidità non viene determinata in base alla cosiddetta tabella degli arti, ma in virtù di una clausola generale delle condizioni generali d'assicurazione, purché la clausola si riferisca al grado d'invalidità. Le parti possono naturalmente concordare che dev'essere tenuto conto del danno economico effettivamente intervenuto; nella fattispecie è stata negata la stipula di un siffatto accordo (consid. 1 e 2; conferma della giurisprudenza).

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Referenzen

Artikel: art. 88 cpv. 1 LCA