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Regesto

Art. 4 Cost. e 31 Cost.; legge ticinese sull'avvocatura, del 15 marzo 1983; codice professionale dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, del 4 dicembre 1971; offerta di un servizio di consulenza giuridica telefonica mediante sistema Telebusiness da parte di avvocati appartenenti all'Ordine professionale cantonale.
Riassunto dei principi vigenti in materia di libertà di commercio e di industria (consid. 3a). Il divieto, sottinteso alla pronuncia di un ammonimento disciplinare, di prestare consulenza giuridica telefonica tramite sistema Telebusiness non costituisce, alla stessa stregua della sanzione inflitta, una grave limitazione della libertà di commercio e di industria dell'avvocato (consid. 3b).
Base legale per le regole professionali dell'avvocato: conferma della giurisprudenza (consid. 4).
L'offerta di un servizio di consulenza giuridica telefonica tramite sistema Telebusiness è compatibile con il principio generale della dignità professionale dell'avvocato? Questione lasciata indecisa in quanto, comunque sia, non è arbitrario ritenere che un simile metodo di lavoro sia inconciliabile con l'obbligo per l'avvocato di esercitare la propria attività in modo coscienzioso, giusta quanto previsto dall'ordinamento legale ticinese (consid. 5).
Il divieto di fornire consulenza giuridica facendo capo al sistema Telebusiness non lede la libertà di commercio e di industria dell'avvocato (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 4 Cost.