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Regesto

Art. 21 cpv. 4 LPGA; art. 61 OAINF; art. 37 cpv. 2 LAINF; riduzione delle prestazioni dell'assicurazione-infortuni in caso di rifiuto dell'assicurato di sottoporsi a un trattamento medico; procedura di diffida.
L'assicurazione-infortuni può ridurre le proprie prestazioni se l'assicurato si rifiuta di sottoporsi a un trattamento medico ragionevolmente esigibile. Tuttavia, essa deve precedentemente avere messo in mora per iscritto l'assicurato e averlo reso attento sulle conseguenze del suo rifiuto (consid. 2).
Se il medico curante, che fornisce una prestazione in natura per conto dell'assicurazione-infortuni, ha reso impossibile la procedura di diffida omettendo di informare l'assicurazione del rifiuto di seguire il trattamento, quest'ultima non può opporre simile omissione all'assicurato (consid. 3).
L'assicurazione-infortuni può anche ridurre le proprie prestazioni se l'assicurato, pur senza violare un'ingiunzione, compromette il risultato del processo di guarigione con il suo comportamento gravemente negligente. Il rifiuto di seguire un trattamento appropriato può essere considerato tale unicamente se il medico curante ha comunicato tutte le informazioni utili all'assicurato (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 21 cpv. 4 LPGA, art. 61 OAINF, art. 37 cpv. 2 LAINF