Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 4 CF, garanzia della proprietà; allacciamento alle canalizzazioni.
1. L'autorità di ricorso che ha rinviato la causa all'autorità inferiore per un nuovo giudizio è vincolata a questa sua decisione di rinvio nel caso in cui venga impugnato il nuovo giudizio dell'autorità inferiore? (Questione lasciata insoluta per ciò che riguarda la procedura amministrativa di Basilea-Campagna).
2.
a) La garanzia della proprietà protegge sia l'istituzione come tale che i diritti individuali del proprietario. Essa non dà un diritto a delle prestazioni da parte dello Stato, in particolare all'allacciamento di un fondo ad una canalizzazione pubblica.
b) Portata dell'art. 4 CF in merito ai rapporti tra un'azienda pubblica e i suoi utenti. Con riguardo alla capacità limitata d'una rete di canalizzazione, l'allacciamento può essere rifiutato ai fondi siti al di fuori del perimetro delle canalizzazioni.
c) Presupposti per l'allacciamento alle canalizzazioni secondo il diritto di Basilea-Campagna.
3. Eccezioni all'obbligo di allacciamento. Esse presuppongono che il proprietario medesimo sia in misura di depurare le acque di scolo come lo esigono le norme sulla protezione delle acque.
4. Soluzione del problema della depurazione delle acque: presupposti per il rilascio di un permesso di costruzione.