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Regesto

Art. 20 cpv. 2 e 3 LAINF, art. 31 e 32 OAINF: Calcolo delle rendite complementari d'invalidità (in casu: beneficiario di una rendita d'invalidità dell'AI).
- In caso di concorrenza tra una rendita di invalidità dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e una rendita dell'AI o dell'AVS, una rendita complementare deve sempre essere erogata conformemente all'art. 20 cpv. 2 LAINF. Nel calcolo di quest'ultima, le rendite dell'AI e dell'AVS devono, di principio, essere interamente considerate (cfr. DTF 115 V 275).
- Gli art. 31 e 32 OAINF, resi in virtù della delega di cui all'art. 20 cpv. 3 LAINF, sono conformi a legge e Costituzione, nella misura in cui riprendono il principio della presa in conto integrale senza prevedere una regola differenziata per le rendite versate alle casalinghe che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale e che ricevono, a seguito di un infortunio, una rendita semplice dell'AI calcolata secondo il metodo misto (art. 27bis OAI).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 115 V 275

Artikel: art. 31 e 32 OAINF, Art. 20 cpv. 2 e 3 LAINF, art. 20 cpv. 2 LAINF, art. 20 cpv. 3 LAINF mehr...