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Regesto

Sospensione della procedura per mancanza di attivi (art. 230 LEF).
1. Diritto di ricorrere dell'amministrazione del fallimento (consid. 1).
2. Diritto dell'amministratore del fallimento di prescindere dalla decisione del giudice che pronuncia la sospensione della liquidazione? (consid. 2).
3. È senza oggetto e non può pertanto essere preso in considerazione ogni atto dell'amministratore del fallimento, compiuto dopo che il giudice ha pronunciato la sospensione della liquidazione, che esula dall'ambito delle misure da adottare in virtù dell'art. 230 cpv. 2 LEF e che ha per scopo la continuazione della procedura. (consid. 3a).
4. L'offerta di cessione delle pretese litigose giusta l'art. 260 LEF, fatta dall'amministratore del fallimento senza che i creditori abbiano preventivamente rinunciato a farle valere dalla massa, è illegale (consid. 3b).
5. Un aumento dell'attivo libero della massa, ottenuto in un secondo tempo in seguito a transazione, può costituire per il giudice un motivo per revocare la propria decisione di sospensione, se non ancora pubblicata (consid. 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 230 LEF, art. 230 cpv. 2 LEF, art. 260 LEF