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Regesto

Art. 29 cpv. 3 Cost.; art. 61 lett. f LPGA; art. 64 cpv. 2 LTF; art. 8 cpv. 2 LLCA; requisiti per la designazione di un'avvocata attiva per un'organizzazione di pubblica utilità quale patrocinatrice d'ufficio.
Il diritto al gratuito patrocinio deve essere riconosciuto, in caso di assistenza accordata da un'organizzazione per il tramite della sua avvocata, se, oltre alle esigenze generali dell'indigenza, della probabilità di esito favorevole e della necessità di farsi assistere, sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:
- l'organizzazione deve perseguire uno scopo di pubblica utilità;
- deve offrire il patrocinio senza notevoli pretese di rimborso spese;
- e mirare alla tutela degli interessi specifici nel campo del diritto sociale (consid. 7.4.1).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 29 cpv. 3 Cost., art. 64 cpv. 2 LTF, art. 8 cpv. 2 LLCA