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Regesto

Art. 13b cpv. 2 combinato con l'art. 13c cpv. 2 e 3 LDDS; carcerazione.
L'autorità giudiziaria decide una carcerazione sempre in base a una procedura orale, anche quando si tratta di acconsentire alla proroga della carcerazione dopo tre mesi ai sensi dell'art. 13b cpv. 2 LDDS (consid. 1).
Se il consenso alla proroga della carcerazione non è stato dato in base a una procedura orale, lo straniero dev'essere scarcerato, senza rinvio della causa all'autorità giudiziaria per nuovo giudizio, a meno che egli minacci la sicurezza pubblica oppure comprometta gravemente l'ordine pubblico (consid. 2).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 13c cpv. 2 e 3 LDDS, art. 13b cpv. 2 LDDS