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Urteilskopf

129 III 239


39. Estratto della sentenza della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa Banca X (ricorso)
7B.25/2003 del 20 marzo 2003

Regeste

Art. 91 Abs. 4 SchKG; Auskunftspflicht einer Bank.
Die Betreibungsbehörden können von einer Bank die Angabe der Vermögenswerte verlangen, an welchen der Betriebene wirtschaftlich berechtigt ist (E. 1), wobei sich das Auskunftsbegehren auf Verbindungen mit jeder Zweigniederlassung (E. 2) und im Hinblick auf mögliche Anfechtungsklagen auf die so genannte Verdachtsperiode (E. 3) beziehen kann.

Sachverhalt ab Seite 239

BGE 129 III 239 S. 239

A.- Nell'ambito dell'esecuzione promossa da B. nei confronti di C., la creditrice ha impugnato innanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, il pignoramento eseguito dall'Ufficio di esecuzione di Lugano, conclusosi con un attestato provvisorio di carenza beni ai sensi dell'art. 115 LEF. Nel corso della procedura ricorsuale, il presidente dell'autorità adita ha, con decisione del 7 gennaio 2003, ordinato alla Banca X. di produrre entro venti giorni un estratto conto relativo agli anni 2000-2002 per ogni relazione intestata all'escusso, tra cui anche quella riferita a un specificato conto cifrato segnalato dalla
BGE 129 III 239 S. 240
creditrice, o di cui egli risulta essere avente diritto economico, nonché una dichiarazione sull'eventuale esistenza di cassette di sicurezza a nome dell'escusso.

B.- Con ricorso del 27 gennaio 2003 la Banca X. ha impugnato la predetta decisione, chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo, il suo annullamento. In via subordinata, postula il rinvio dell'incarto all'autorità cantonale, affinché essa emani una nuova richiesta d'informazione, avente al massimo per oggetto le relazioni bancarie intestate all'escusso esistenti presso le filiali della banca in Ticino in data attuale risp. alla data del pignoramento.
Il 6 febbraio 2003 la presidente della Camera adita ha conferito, in via supercautelare, effetto sospensivo al gravame.
Con lettera del 12 febbraio 2003 la creditrice si è rimessa al giudizio del Tribunale federale.

Erwägungen

Considerandi:

1. Secondo la ricorrente la decisione impugnata è troppo estesa: la nozione di avente diritto economico sarebbe estranea al diritto civile, ma è contenuta nella Convenzione sulla diligenza bancaria, la quale non ha però per scopo di stabilire i beni che possono venire pignorati.
Col pignoramento vengono determinati gli elementi del patrimonio del debitore, la cui realizzazione servirà a soddisfare la pretesa del creditore. L'Ufficio deve pertanto effettuare le necessarie indagini presso il terzo che detiene beni appartenenti al debitore, iscritti a suo nome o a quello di terzi (DTF 107 III 67 consid. 2 pag. 71). Non devono infatti unicamente essere pignorati beni di cui il debitore è senza ombra di dubbio proprietario, ma anche quelli per i quali, in base alle indicazioni del creditore o all'esame effettuato dall'Ufficio, sussistono indizi per la loro appartenenza al patrimonio dell'escusso (JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997, n. 12 all'art. 91 LEF e GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 2000, n. 42 all'art. 91 LEF). Per chiarire la situazione, qualora vengano fatti valere diritti di terzi su beni oggetto della procedura di esecuzione, la LEF prevede la procedura di rivendicazione. La ricorrente pare pure misconoscere che la nozione di avente diritto economico non è limitata alla sola applicazione della Convenzione di diligenza bancaria: il Tribunale federale ha, ad esempio, già avuto modo d'indicare che tutti i beni di cui il de cuius è avente diritto economico possono fare oggetto di provvedimenti conservativi ai sensi dell'art. 598 cpv. 2 CC in vista di una petizione
BGE 129 III 239 S. 241
d'eredità (sentenza 5C.194/1996 del 5 dicembre 1996 della II Corte civile consid. 4, riprodotto in: Rep 1996 pag. 7 seg.). Giova ancora rilevare che la contraddizione fra il segreto bancario e l'obbligo d'informazione della banca è stata risolta dalla giurisprudenza nel senso che il secondo prevale sul primo (cfr. da ultimo DTF 125 III 391 consid. 2d/bb pag. 396). Ne segue che la censura si rivela infondata.

2. A mente della ricorrente l'autorità di vigilanza ha altresì violato la propria competenza territoriale, chiedendo informazioni su beni concernenti ogni relazione bancaria e quindi anche quelle fuori dal Ticino.
Il pignoramento dev'essere ordinato dall'Ufficio del luogo di esecuzione e viene effettuato - se del caso su richiesta del primo - dall'Ufficio del luogo in cui si trovano i beni da pignorare (art. 4 cpv. 2 e art. 89 LEF). Ora, in concreto, l'Ufficio del luogo di esecuzione è quello di Lugano a cui compete di procedere, se necessario in via rogatoriale, al pignoramento. In queste circostanze, atteso che la richiesta d'informazioni è stata emanata dall'autorità di vigilanza del predetto Ufficio e trasmessa in Ticino al servizio giuridico della banca ricorrente non è ravvisabile alcuna violazione del principio della territorialità.

3.

3.1 Infine, la ricorrente afferma che l'obbligo d'informazione si estenderebbe unicamente ai beni che possono essere pignorati, motivo per cui la richiesta d'informazioni retroattiva, inerente a beni che essa non detiene più, sarebbe inammissibile. Essa si fonda segnatamente su AUBERT/BÉGUIN/BERNASCONI/GRAZIANO-VON BURG/SCHWOB/TREUILLAUD (Le secret bancaire suisse, Berna 1995, pag. 187), secondo cui la banca non deve rivelare i movimenti antecedenti al pignoramento, anche qualora questi dovessero apparire sospetti.

3.2 Giusta l'art. 91 cpv. 4 LEF i terzi, che detengono beni del debitore o verso il quale questi vanta crediti, hanno lo stesso obbligo d'informare del debitore.

3.2.1 Come risulta dalla sentenza impugnata, la tesi dell'autorità di vigilanza, secondo cui i terzi devono pure ragguagliare sulle transazioni intervenute nel cosiddetto periodo sospetto ai sensi degli art. 286-288 LEF è sostenuta da LEBRECHT (Commento basilese, n. 15 all'art. 91 LEF). Tale opinione è condivisa da MÜLLER-CHEN (Die Auskunftspflicht Dritter beim Pfändungs- und Arrestvollzug, BlSchK 2000 pag. 201 segg., pag. 210 n. 39). Nella propria dissertazione ALEXANDER ERNST KUHN (Die Auskunftspflicht des Schuldners, tesi Zurigo 1956, pag. 61 seg.) rileva che l'Ufficiale, sebbene non
BGE 129 III 239 S. 242
possa introdurre un'azione revocatoria, può tuttavia, con le sue conoscenze, permettere ai creditori d'incoare una siffatta causa e sostiene che il debitore dev'essere interrogato su negozi giuridici conclusi durante il periodo sospetto degli art. 286 e 287 LEF. Pure il Tribunale federale ha riconosciuto nella causa 7B.131/2001 la competenza dell'Ufficiale di chiedere al debitore, in vista di eventuali azioni pauliane, informazioni sul periodo antecedente il pignoramento.

3.2.2 Nella fattispecie in esame, atteso che l'escusso pare aver sottaciuto l'esistenza di un conto cifrato presso la ricorrente, l'autorità di vigilanza non ha ecceduto nel proprio potere di apprezzamento, chiedendo alla banca un estratto che riguarda pure il cosiddetto periodo sospetto delle azioni revocatorie.

4. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3 4

Referenzen

BGE: 107 III 67, 125 III 391

Artikel: art. 91 LEF, Art. 91 Abs. 4 SchKG, art. 115 LEF, art. 598 cpv. 2 CC mehr...