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Regesto a

Art. 18 LAMal; art. 19 e 22 OAMal; Istituzione comune LAMal.
L'Istituzione comune LAMal, che nell'ambito dell'assistenza internazionale tendente a facilitare l'accesso alle cure e alle prestazioni in natura svolge compiti di assistenza reciproca al luogo di residenza o di dimora degli assicurati, dispone della medesima competenza decisionale degli assicuratori malattie autorizzati nelle corrispondenti procedure nei confronti dei richiedenti delle prestazioni (consid. 1.2.2).

Regesto b

Art. 23-30 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; art. 3 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 1 cpv. 1, art. 2 cpv. 1 lett. e ed art. 36 cpv. 2 OAMal; assistenza internazionale tendente a facilitare l'accesso alle cure e alle prestazioni in natura di un beneficiario di una rendita di vecchiaia di uno Stato membro dell'UE residente in Svizzera.
Nel contesto dell'assistenza internazionale tendente a facilitare l'accesso alle cure e alle prestazioni in natura, quest'ultime sono fornite in Svizzera quale Stato di residenza ad opera dell'Istituzione comune LAMal conformemente alla legislazione svizzera come se la persona interessata - nel caso in rassegna una cittadina olandese titolare di una rendita di vecchiaia - fosse assicurata in Svizzera; si tratta di un'applicazione puntuale del sistema svizzero di prestazioni (la cosiddetta finzione di essere assicurato [integrazione puntuale mediante la finzione dello statuto di membro]; consid. 9). L'art. 36 cpv. 2 OAMal, in virtù del quale l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume il costo dei trattamenti effettuati all'estero in caso d'urgenza (anche nei cosiddetti Stati terzi), è pertanto applicabile nel caso concreto, nel quale la richiedente si è sottoposta a un trattamento medico a Dubai (consid. 10.2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

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Artikel: art. 36 cpv. 2 OAMal, Art. 18 LAMal, art. 19 e 22 OAMal, Art. 23-30 del mehr...

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