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Regesto

Assistenza internazionale in materia penale; domanda di revoca di un sequestro conservativo; art. 45, 47 cpv. 3, 34 AIMP.
L'AIMP non prevede, con riferimento ad un ordine di sequestro conservativo, la possibilità di presentare in ogni tempo una domanda di revoca, come invece fa per quanto concerne l'arresto (art. 50 cpv. 3 AIMP). Scaduto il termine per impugnare il sequestro, rimane all'interessato soltanto la facoltà di ricorrere contro la decisione d'estradizione, nella misura in cui, in applicazione dell'art. 34 AIMP, statuisca sulla consegna allo Stato richiedente degli oggetti e beni che possono servire come mezzi di prova o che provengono dal reato. La Camera d'accusa del Tribunale federale non è competente al riguardo.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 45, 47 cpv. 3, 34 AIMP, art. 50 cpv. 3 AIMP