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Regesto

Obbligo di pagamento del dazio; prescrizione del credito doganale.
- Nozione di persona soggetta all'obbligo di pagare il dazio (consid. 6a, b).
- La persona soggetta a tale obbligo risponde anche nel caso di riscossione posticipata del dazio dovuto (consid. 6c).
- Quando il credito doganale č soggetto al termine di prescrizione dell'azione penale? (consid. 7a)
- Le disposizioni della legge federale sul diritto penale amministrativo - entrata in vigore il 1o gennaio 1975 - relative alla sospensione e all'interruzione della prescrizione di una pretesa sono applicabili nella misura in cui la pretesa non era ancora prescritta al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto. Condizioni alle quali l'art. 11 cpv. 2 e 3 DPA č applicabile alla prescrizione di una pretesa (consid. 7b).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 11 cpv. 2 e 3 DPA