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Regesto

Art. 62c cpv. 1 lett. a e art. 62d cpv. 1 CP; art. 19 cpv. 2 lett. b e art. 363 segg. CPP; organizzazione delle autorità e dei tribunali nell'ambito della soppressione e della modifica di misure; composizione dell'autorità giudicante.
I Cantoni sono liberi di istituire un'autorità giudiziaria competente per statuire al contempo sia sulla soppressione di una misura sia sulla sua modifica mediante un'unica decisione (consid. 1.5).
Diritto procedurale applicabile e rimedi giuridici (consid. 1.6).
Delimitazione tra la pronuncia di un internamento secondo l'art. 62c cpv. 4 unitamente all'art. 64 cpv. 1 CP e quella di un internamento a posteriori giusta l'art. 65 cpv. 2 CP con riguardo alle condizioni e al diritto procedurale applicabile (consid. 1.7).
Nessuna violazione delle disposizioni della CEDU (consid. 1.8).
La giurisdizione di reclamo deve statuire nella composizione collegiale sui ricorsi contro l'internamento ordinato nell'ambito di un procedimento indipendente successivo (consid. 2.3).

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Referenzen

Artikel: Art. 62c cpv. 1 lett. a e art. 62d cpv. 1 CP, art. 64 cpv. 1 CP, art. 65 cpv. 2 CP