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Regesto

Diritto di un cittadino austriaco al rilascio di un permesso di domicilio sulla base dell'Accordo del 14 settembre 1950 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente le convenzioni complementari intese a regolare le condizioni di domicilio degli attinenti dei due Stati.
Il Giudice č legato dal trattato concluso dal Consiglio federale, indipendentemente dal quesito volto a sapere se tale trattato avrebbe dovuto venir approvato dall'Assemblea federale (consid. 2).
I cittadini austriaci, dopo un soggiorno ininterrotto e regolare di 10 anni, hanno diritto al rilascio di un permesso di domicilio, salvo se esiste un motivo di espulsione ai sensi dell'art. 10 LDDS (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 10 LDDS