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Regesto

Art. 54 e 55 LIP; rimborso dell'imposta; termine di ricorso; condizioni di applicazione delle norme della procedura cantonale; esclusione dell'applicazione analogica delle ferie giudiziarie previste dalla PA e dal CPC.
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LIP, la decisione sul reclamo presa dall'ufficio cantonale dell'imposta preventiva può essere impugnata per iscritto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso; il ricorso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato. L'art. 55 LIP è riservato (consid. 3.1).
L'art. 55 LIP autorizza l'applicazione delle prescrizioni della procedura cantonale quando la decisione in merito al diritto al rimborso è collegata a quella della tassazione. Se ciò non è il caso - come in concreto - il diritto di procedura cantonale non entra in considerazione ed è determinante unicamente l'art. 54 cpv. 1 LIP (consid. 3.3). Un'applicazione (per analogia) delle ferie giudiziarie previste dalla PA o dal CPC è ugualmente esclusa (consid. 3.4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 54 e 55 LIP, art. 54 cpv. 1 LIP