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Regesto

Art. 24, 25 cpv. 2 lett. a, d ed e, art. 34 cpv. 1 e 2, art. 64 cpv. 1 e 2 lett. a e b LAMal; art. 36 cpv. 2, 4 e 5, art. 103 cpv. 2 OAMal; art. 4, 19 n. 1 e art. 35 n. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009; art. 25 n. 4-7 e art. 62 del Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; obbligo della presa a carico da parte dell'assicuratore malattie svizzero della quota parte fatturata direttamente alla persona assicurata dal fornitore di prestazioni francese.
Se i costi d'ospedalizzazione sostenuti in Francia nell'ambito dell'assistenza internazionale in materia di prestazioni sono computati direttamente per il tramite dell'Istituto d'assistenza sulla base delle condizioni tariffarie di rimborso in vigore nel paese del trattamento e se sono in seguito fatturati per il tramite dell'agente di collegamento all'assicuratore malattie svizzero competente e da esso pagati (cfr. art. 25 n. 4 del Regolamento [CE] n. 987/2009), un obbligo di presa a carico suppletiva della quota parte prelevata all'assicurato in virtù del diritto francese non entra in linea di conto secondo l'art. 34 LAMal combinato con l'art. 36 cpv. 2 e 4 OAMal (consid. 7.3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 103 cpv. 2 OAMal, art. 35 n. 1 del, art. 62 del, art. 25 n. 4 del mehr...