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Regesto

Art. 34 cpv. 1 LAI: Diritto a una rendita completiva per il coniuge.
- Esercitano pure un'attività lucrativa ai sensi di questo disposto gli assicurati che lavorano nell'azienda del loro coniuge senza percepire un salario in contanti e gli assicurati la cui attività non è soggetta a contribuzione.
- La questione di sapere se il datore di lavoro abbia adempiuto i suoi obblighi di conteggiare e di pagare i contributi non è di rilievo ai fini del diritto a una rendita completiva.

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Referenzen

Artikel: Art. 34 cpv. 1 LAI