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Regesto

Art. 46 cpv. 1 secondo periodo, art. 49 CP; pronuncia di una pena unica in caso di revoca della sospensione condizionale (cambiamento della giurisprudenza).
Il nuovo art. 46 cpv. 1 secondo periodo CP č entrato in vigore il 1° gennaio 2018. In caso di revoca della sospensione condizionale, il giudice deve ormai formare una pena unica con la pena di cui č revocata la sospensione condizionale e la nuova pena. La pronuncia di una pena unica presuppone che la pena di cui č revocata la sospensione condizionale e la nuova pena siano dello stesso genere (consid. 2.1-2.3). Per commisurare la pena unica, occorre partire dalla nuova pena, quale "pena base" (Einsatzstrafe), e aumentarla in applicazione analogica del principio dell'inasprimento della pena (art. 49 CP) a causa della pena di cui č revocata la sospensione condizionale (consid. 2.4).

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Referenzen

Artikel: art. 49 CP