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Regesto

Contestazione della paternità (art. 253 e segg. CC).
1. Ricorso della madre sola contro il giudizio che accoglie l'azione (consid. 1).
2. La decisione dell'autorità cantonale di ricorso che rifiuta di entrare nel merito perchè la parte ricorrente non è lesa dal giudizio di prima istanza, non è una decisione finale ai sensi dell'art. 48 OG. L'atto di ricorso designato come ricorso per riforma può essere trattato come un ricorso per nullità ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 lett. a OG se ne adempie i requisiti (consid. 2).
3. Il diritto federale non permette che un processo di disconoscimento della paternità sia liquidato con l'accettazione dell'azione (consid. 3). Interpretazione d'una dichiarazione d'accettazione fatta nella procedura cantonale (consid. 4).
4. Non è contrario alle disposizioni dell'art. 158 num. 1 e 3 CC, applicabili per analogia al processo di disconoscimento della paternità, che l'autorità cantonale di ricorso, sulla base del diritto cantonale di procedura, neghi il diritto di ricorrere ad una parte convenuta che aveva aderito all'azione al termine della procedura di prima istanza e che non è pertanto lesa dal giudizio che accoglie la domanda dell'attore (consid. 5 e 6).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 48 OG, art. 68 cpv. 1 lett. a OG