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Regesto

Imposta cantonale minima sulle entrate lorde delle persone giuridiche. Eguaglianza di trattamento, libertà del commercio e dell'industria, doppia imposizione, rapporto con l'imposta federale sulla cifra d'affari.
1. Un'imposta minima che colpisce imprese le quali non si propongono il conseguimento di un utile, e che viene calcolata sulle entrate lorde o sulla cifra d'affari, è ammissibile nel quadro di una legge fiscale fondata sul principio della capacità economica, e non viola di per sè gli art. 4 e 31 CF (consid. 3).
2. È compatibile con l'art. 4 (e 31) CF il fatto che
- l'imposta minima non sia prelevata che dalle persone giuridiche (consid. 4 a),
- l'imposta sia calcolata solo sulle entrate lorde oltrepassanti un determinato importo (consid. 4 c),
- l'aliquota d'imposta sia la stessa per tutti i rami del commercio al minuto, ma nello stesso tempo più elevata dell'aliquota prevista per le imprese che praticano il commercio all'ingrosso e per le imprese di fabbricazione (consid. 4 f),
- l'aliquota sia fissata allo 0,75 promille (consid. 4 e).
Non è invece compatibile con le citate norme costituzionali il fatto che l'aliquota sia progressiva, vale a dire ch'essa sia più elevata per le entrate lorde oltrepassanti un determinato importo (consid. 4 d).
3. L'imposta minima non viola la sovranità fiscale della Confederazione (art. 41ter cpv. 2 lett. a CF), e nemmeno l'art. 46 cpv. 2 CF, qualora essa colpisca non la totalità della cifra d'affari conseguita nel cantone, ma soltanto la cifra d'affari diminuita del precipuo spettante al cantone della sede (consid. 6).