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Regesto

Effetto sospensivo del ricorso LEF (art. 36 LEF); poteri dell'Ufficio di esecuzione.
La prassi secondo cui gli organi dell'esecuzione forzata aspettano generalmente che il termine di ricorso sia scaduto o che sia stata emanata una decisione sull'effetto sospensivo prima di eseguire una decisione implica che l'organo in questione abbia la padronanza dell'esecuzione della sua decisione. Ciò non è il caso quando l'Ufficio di esecuzione leva un pignoramento, poichè la sua decisione reintegra ipso facto il debitore nel suo diritto di disporre e rende nel contempo caduche le misure cautelari che ha ordinato (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 36 LEF