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Regesto

Art. 23 e 24 LPP, art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI: invalidità subingredita dopo un cambiamento di istituto previdenziale.
Il precedente istituto previdenziale rimane tenuto a prestare se l'incapacità di lavoro ha preso inizio in un'epoca in cui l'assicurato era affiliato presso il medesimo e se sussiste fra detta incapacità di lavoro e l'invalidità un nesso materiale e temporale; viceversa, il nuovo istituto è liberato da qualsiasi obbligo di versare una rendita d'invalidità.
Nel caso di interruzione dell'incapacità di lavoro, non può essere fatta un'applicazione schematica, per analogia, degli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI, Art. 23 e 24 LPP