Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Convenzione su una successione non aperta.
1. Una siffatta convenzione puó essere stipulata validamente, se il de cuius vi concorre e vi acconsente (conclusione a contrario dell'art. 636 cpv. 1 CC) (consid. 5 cpv. 1).
2. La convenzione stipulata con l'intervento e il consenso del de cuius, nel senso dell'art. 636 cpv. 1 CC, fra coeredi o fra un erede e un terzo vincola solo l'alienante e l'acquirente, non il de cuius; conferisce all'acquirente solo un diritto di natura personale nei confronti dell'alienante sulla quota che perverrà aquest'ultimo nella divisione della successione. L'intervento e il consenso del de cuius, presupposti della validità del contratto, consistono nell'accordo esplicito sul contenuto della convenzione espresso alle parti (consid. 5 d). Momento di questa dichiarazione (consid. 5 lett. e).
3. La forma scritta nel senso dell'art. 12 e seg. CO è presupposto della validità del contratto (consid. 5 lett. f; conferma della giurisprudenza). Per contro la convenzione non soggiace alle condizione che il de cuius esprima il suo accordo per scritto (consid. 5 lett. g; cambiamento della giurisprudenza).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 636 cpv. 1 CC