Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 29 cpv. 1 e art. 29bis cpv. 2 LAVS: Diritto della donna sposata a una rendita ordinaria de vecchiaia. Detto diritto presuppone che la richiedente abbia personalmente pagato contributi nel periodo minimo stabilito dalla legge (conferma della giurisprudenza; consid. 1).
Art. 42 cpv. 2 lett. c LAVS e art. 52bis OAVS, art. 4 Cost.: Diritto della donna sposata a una rendita straordinaria di vecchiaia (non soggetta a limite di reddito). Subordinando la presa in considerazione di anni supplementari di contribuzione alla condizione che il marito sia stato soggetto all'obbligo di contribuire durante gli anni mancanti, il Consiglio federale non ha ecceduto il suo potere di apprezzamento né violato il principio di patitŕ di trattamento (consid. 2).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 29 cpv. 1 e art. 29bis cpv. 2 LAVS, art. 52bis OAVS, art. 4 Cost.