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Regesto

La libertà di credo della Chiesa cattolica romana dello Stato e il diritto delle chiese riconosciute dallo Stato non sono lesi dalla condizione imposta alla Chiesa cattolica romana dello Stato dei Grigioni di versare un contributo di fr. 15'000.- ad un centro di pianificazione familiare che eroga consulenze nel campo della salute sessuale e riproduttiva e delle relazioni di coppia.
Ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico rispettivamente del ricorso sussidiario in materia costituzionale esperito contro una decisione di bilancio presa dal parlamento di una chiesa dello Stato che nel contempo attribuisce una sovvenzione (consid. 1.1 e 1.2). Esigenza di un'autorità di ultima istanza (consid. 1.3). Esame della legittimazione di terzi che si oppongono alla sovvenzione (consid. 1.5). La dottrina ufficiale della Chiesa cattolica romana condanna l'aborto (consid. 4). Lasciata aperta la questione di sapere se la Chiesa cattolica dello Stato è obbligata, in base al diritto cantonale, a seguire la dottrina della Chiesa cattolica romana. La concessione della sovvenzione è infatti subordinata alla condizione che l'importo non venga utilizzato segnatamente per erogare consigli in materia di metodi abortivi. La richiesta della ricorrente è pertanto soddisfatta. La sua libertà di credo non è lesa (consid. 5). Spese (consid. 6).