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Regesto

Liquidazione secondo le norme sul fallimento delle banche di una cooperativa che gestisce una centrale di contabilizzazione (art. 1 cpv. 2, art. 23ter cpv. 1, art. 23quinquies e art. 33 segg. LBCR [nella versione del 3 ottobre 2003]; art. 3a cpv. 3 e 4 OBCR).
Nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo esperito contro una decisione di liquidazione secondo le norme sul fallimento delle banche, il Tribunale federale si pronuncia, in linea di principio, solo sulla questione dell'assoggettamento e della liquidazione (consid. 1.2.3).
Nozione di accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale (consid. 6.3.1). Una centrale di contabilizzazione, la quale non č né creditrice né debitrice delle transazioni contabilizzate sui conti dei partecipanti non accetta, in linea di principio, depositi del pubblico a titolo professionale (consid. 6.3.2); nel caso concreto, le attivitŕ contestate oltrepassavano questo ambito, senza che fosse data una delle eccezioni di cui all'art. 3a cpv. 3 e 4 OBCR (consid. 6.3.3-6.3.6).
Dato che un'autorizzazione non puň essere rilasciata successivamente (consid. 7.1) e che la cooperativa risulta oberata di debiti (consid. 7.3), essa dev'essere liquidata secondo le regole speciali applicabili al fallimento di banche (conferma della DTF 131 II 306 segg.; consid. 4.2 e 7.2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 131 II 306

Artikel: art. 3a cpv. 3 e 4 OBCR