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Regesto

Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la (ex) Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali (Convenzione sulla sicurezza sociale); applicabilità intertemporale.
Avuto riguardo al principio secondo cui dal profilo temporale sono di regola applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che produce conseguenze giuridiche, il criterio di collegamento determinante per la questione di sapere se la Convenzione sulla sicurezza sociale abrogata per i cittadini dell'odierna Repubblica del Kosovo con effetto da fine marzo 2010 (cfr. DTF 139 V 263) continui a essere applicabile è la nascita del diritto alla rendita AI e non già il momento della resa della decisione. Nella misura in cui dalla lettera circolare AI dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali n. 290 del 29 gennaio 2010 fosse desumibile una soluzione contraria, non può esserne tenuto conto (consid. 6).