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Regesto

Art. 213 cpv. 1 e 2, art. 293 segg., 317 segg. LEF; art. 40, 44 cpv. 2, art. 46, 60, 69 cpv. 2 e 5 vLIVA; concordato con abbandono dell'attivo; trattamento dell'imposta sul valore aggiunto nell'ambito della procedura concordataria; diminuzione della controprestazione e correzione della deduzione dell'imposta precedente; compensazione di crediti di diritto pubblico.
Rapporto tra la vLIVA e la LEF. Le decisioni concernenti l'imposizione della cifra d'affari nella procedura concordataria sono di principio di competenza delle autorità (giudiziarie) fiscali (consid. 3).
Quando viene concessa la moratoria concordataria, la deduzione dell'imposta precedente dev'essere ridotta nella misura in cui i crediti soggetti all'imposta sul valore aggiunto non sono pagati. Se del caso, spetta all'Amministrazione federale delle contribuzioni valutare la correzione dell'imposta precedente (consid. 4).
Versamenti di acconti o di dividendi con cui sono pagati dei crediti soggetti all'imposta sul valore aggiunto insinuati nella procedura concordataria giustificano la deduzione dell'imposta precedente. Nella misura in cui la deduzione dell'imposta precedente è ridotta in seguito a una diminuzione della controprestazione (cfr. consid. 4), essa deve nuovamente essere corretta (consid. 5).
Il credito concernente l'imposta sul valore aggiunto insinuato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni nella procedura concordataria dev'essere compensato con il diritto alla restituzione dell'imposta precedente. Il divieto di compensazione di cui all'art. 213 cpv. 2 n. 2 LEF non si applica (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: art. 213 cpv. 2 n. 2 LEF