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Regesto

Responsabilità dello Stato per l'attività medica ospedaliera; obbligo d'informazione del medico.
1. Un intervento medico effettuato a scopo terapeutico e che tocca l'integrità fisica del paziente è illecito ove non esista alcun motivo che lo giustifichi - in particolare, il consenso del paziente debitamente informato al riguardo. Poiché l'obbligo d'informazione del medico serve sia alla tutela della libera formazione della volontà del paziente che a quella della sua integrità fisica, la violazione di detto obbligo comporta il dovere di risarcire non solo il danno immateriale, ma anche gli altri danni (consid. 2).
2. Estensione dell'obbligo d'informazione del medico: principi generali e accertamento che, nella fattispecie, il paziente non è stato informato sufficientemente (consid. 3 e 4).
3. Ammissibilità dell'obiezione relativa al consenso ipotetico del paziente; onere della prova (consid. 5).