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Regesto

Art. 1a cpv. 1 lett. c n. 1, cpv. 3 lett. b, cpv. 4 lett. c LAVS; art. 33 n. 1 e art. 37 n. 1 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche nonché art. 1a cpv. 2 lett. a LAVS e art. 1b OAVS; art. 2 LAVS; assoggettamento assicurativo dei figli di assicurati che lavorano all'estero al servizio della Confederazione.
Contrariamente al coniuge senza attività lucrativa o allo studente senza attività lucrativa che segue una formazione all'estero, i figli - non necessariamente minorenni - di assicurati attivi all'estero al servizio della Confederazione che vivono con loro in comunione domestica e che non adempiono le condizioni d'adesione all'assicurazione facoltativa non possono aderire all'assicurazione obbligatoria (consid. 5.2 e 6).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 1a cpv. 2 lett. a LAVS, art. 1b OAVS, art. 2 LAVS