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Regesto

Art. 11 cpv. 1 lett. g LPC e art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI; art. 4 segg. della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR); rinuncia ad elementi patrimoniali.
Se la vendita di un immobile (costituito fra l'altro da terreni con una casa d'abitazione ed una piccola costruzione, campi coltivati, prati, pascoli, torbiere e paludi e comprendente altre parcelle affittate con campi coltivati, prati e pascoli) ad un discendente diretto ed al suo valore di reddito rappresenti una rinuncia ad elementi patrimoniali, dipende in primo luogo dal fatto se si tratti di un'azienda agricola secondo il diritto fondiario rurale (consid. 7).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI

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