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Regesto

Art. 51 e 52 cpv. 1 LADI, art. 75 OADI: Indennità di insolvenza.
- L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi tre mesi dei rapporti di lavoro che precedono l'apertura del fallimento o la domanda di pignoramento. Quando l'apertura del fallimento o la domanda di pignoramento intervengono dopo la fine del rapporto di lavoro il diritto all'indennità presuppone che il datore di lavoro fosse già stato insolvente al momento della rescissione del rapporto di lavoro e che l'apertura del fallimento o la domanda di pignoramento fossero state differite per motivi che l'assicurato non poteva influenzare (consid. 3b-d).
- È contraria alla legge la disposizione di regolamento per la quale i tre mesi per i quali devono essere coperti eventuali crediti sono calcolati retroattivamente dal giorno della dichiarazione del fallimento o della domanda di pignoramento (consid. 3d).

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Referenzen

Artikel: Art. 51 e 52 cpv. 1 LADI, art. 75 OADI