Regesto
Art. 91 cpv. 4 LEF; obbligo d'informazione di una banca.
Gli organi di esecuzione possono richiedere a una banca di indicare loro i beni di cui l'escusso č avente diritto economico (consid. 1) con riferimento alle relazioni intrattenute in ogni succursale (consid. 2) anche, in vista di eventuali azioni revocatorie, per il cosiddetto periodo sospetto (consid. 3).
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Artikel: Art. 91 cpv. 4 LEF