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Regesto a

Art. 12 Cost. e art. 268 CPP; sequestro a copertura delle spese.
In caso di sequestro a copertura delle spese, occorre considerare il reddito e la situazione patrimoniale dell'imputato ed escludere i valori patrimoniali non pignorabili ai sensi degli art. 92-94 LEF (art. 268 cpv. 2 e 3 CPP). Questa valutazione si giustifica sotto il profilo del principio di proporzionalità e deriva dal rispetto del minimo vitale garantito anche dal diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza (consid. 3.1).

Regesto b

Art. 12 Cost.; art. 71 cpv. 2 e 3 CP, art. 263 CPP; sequestro a garanzia di un risarcimento compensatorio.
Il sequestro a garanzia di un risarcimento compensatorio (art. 71 cpv. 3 CP) deve essere mantenuto finché la portata della misura non viola manifestamente il principio di proporzionalità, segnatamente sotto il profilo del rispetto delle condizioni minime di esistenza (art. 12 Cost.). La situazione personale - segnatamente finanziaria - dell'imputato dev'essere considerata dal giudice del merito (consid. 3.2).
Quando questo tipo di sequestro concerne la totalità dei redditi, la situazione è assimilabile a un sequestro di salario del diritto esecutivo. In applicazione del principio di proporzionalità, l'autorità penale deve quindi considerare l'eventuale lesione del minimo vitale dell'imputato già allo stadio del sequestro (consid. 3.4).

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