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Regesto

Art. 10 cpv. 2, 13, 36 Cost., 8 CEDU, 235, 236 CPP, 74, 84 CP e 89 del regolamento vodese sullo statuto delle persone condannate che eseguono pene o misure (RSPC); controllo della corrispondenza - ricevuta o inviata - di un imputato in esecuzione anticipata della pena e sottoposto al regime ordinario dell'esecuzione.
Per le persone detenute in esecuzione anticipata di una pena privativa della libertà e sottoposte al regime ordinario dell'esecuzione (art. 235 cpv. 2 e 3 nonché 236 cpv. 4 CPP), l'apertura sistematica delle loro lettere - ricevute o inviate - e la presa di conoscenza del loro contenuto (art. 89 cpv. 3 e 5 RSPC) costituiscono un'ingerenza nel loro diritto al rispetto della confidenzialità della loro corrispondenza.
Queste misure di controllo, in concreto sufficientemente fondate su un regolamento, tendono innanzitutto a garantire un interesse pubblico, ossia il buon funzionamento - segnatamente sul piano della sicurezza - dello stabilimento carcerario, necessità riconosciuta anche dalla CEDU e dalla maggioranza della dottrina. Pure il principio di proporzionalità è rispettato, poiché questo controllo di ordine generale è limitato all'apertura delle lettere che non beneficiano della tutela conferita loro dall'art. 89 cpv. 4 RSPC, segnatamente gli scambi tra il detenuto e un avvocato, come pure quelli con le autorità di sorveglianza o penali; questo modo di procedere consente anche di trattare allo stesso modo l'insieme dei detenuti. Infine, ogni eventuale censura dev'essere segnalata al detenuto (art. 89 cpv. 6 RSPC).
Il controllo sistematico della corrispondenza previsto dall'art. 89 cpv. 3 e 5 RSPC non viola quindi il diritto convenzionale, costituzionale o federale (consid. 2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 10 cpv. 2, 13, 36 Cost.