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Regesto

Art. 9 LPA; esame dell'impatto sull'ambiente.
1. L'esame di un rapporto dell'impatto sull'ambiente emesso dai servizi della protezione dell'ambiente giusta l'art. 9 cpv. 5 LPA ha certamente il carattere di una perizia ufficiale; l'autorità di approvazione è tuttavia libera nell'apprezzamento giuridico (consid. 6).
2. Gli impianti sottoposti a un esame dell'impatto, per i quali è stata chiesta un'autorizzazione prima dell'adozione dell'OEIA, devono essere conformi, sotto il profilo sostanziale, alle esigenze legali; sotto il profilo procedurale, per contro, l'ulteriore produzione di un rapporto ai sensi dell'OEIA non è necessaria (consid. 7a).
3. Art. 9 cpv. 2 lett. c LPA; il rapporto dell'impatto concernente un impianto che provoca emissioni foniche e/o un inquinamento atmosferico deve comprendere una corrispondente previsione delle immissioni (consid. 7a).
4. Nella descrizione delle misure giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. d LPA, l'autorità decisionale deve esaminare, conformemente all'art. 11 cpv. 2 LPA, se le limitazioni delle emissioni raggiungano ciò che si può esigere dal punto di vista dello stato della tecnica e delle condizioni di esercizio e di ciò che è economicamente sopportabile (consid. 7a).
5. Gli effetti sull'ambiente di progetti di costruzione di ponti e di strade devono essere valutati in modo globale (consid. 8).