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Regesto

Art. 17 cpv. 1 OG. Pubblicità del dibattimento e sanzioni disciplinari, art. 6 n. 1 CEDU e riserva formulata dalla Svizzera.
1. Nella misura in cui il ricorrente si limita a sollevare dinanzi al Tribunale federale censure relative a pretese irregolarità procedurali, il principio della pubblicità stabilito dall'art. 17 cpv. 1 OG è applicabile anche se la lite interviene nel quadro del diritto disciplinare (consid. 1).
2. Questioni di ammissibilità (consid. 2).
3. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la sanzione disciplinare della sospensione costituisce una restrizione dell'esercizio di una professione liberale e va considerata quale determinazione dei diritti e doveri di carattere civile ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU. In questo caso, dev'essere rispettato il principio della pubblicità del dibattimento. Tuttavia, conformemente alla riserva formulata dalla Svizzera con riferimento all'art. 6 CEDU, detto principio non è applicabile alle procedure relative alla determinazione di tali diritti e doveri che, conformemente a leggi cantonali, si svolgono davanti a un'autorità amministrativa. Quale autorità amministrativa vanno intese anche le autorità giudiziarie che, come il Tribunale cantonale vodese in materia disciplinare, esercitano funzioni amministrative (consid. 4).
4. Diritto di essere sentito (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 17 cpv. 1 OG, art. 6 n. 1 CEDU, art. 6 CEDU