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Regesto

Legge federale sugli stupefacenti; riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga; finanziamento; art. 19 n. 1 cpv. 1-7 LS.
1. Le operazioni finanziarie relative al traffico di droga vanno considerate (in quanto atti compiuti nel quadro del cosiddetto riciclaggio di denaro) come correità o complicità (secondo l'intensità della partecipazione, determinabile secondo gli usuali criteri distintivi tra queste due forme partecipative) nel traffico di stupefacenti, quando chi le effettui sappia che si tratta di denaro vincolato al traffico della droga o accetti la possibilità che lo sia; sono punibili anche le operazioni commesse per negligenza.
Chi partecipa con una certa intensità al riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti è punibile già ai sensi dell'art. 19 cpv. 1-6 LS, dato che la sua attività contribuisce causalmente alla messa in circolazione di stupefacenti repressa da queste disposizioni. Si applica invece l'art. 19 n. 1 cpv. 7 (finanziamento o intermediazione nel finanziamento), quando il riciclaggio ha luogo, nel contesto del traffico di stupefacenti, solo episodicamente e riveste, rispetto ad esso, un carattere sussidiario assimilabile alla complicità. A differenza di quanto vale per gli atti menzionati nell'art. 19 n. 1 cpv. 1-5 LS, per il finanziamento (o relativa intermediazione) ai sensi dell'art. 19 n. 1 cpv. 7 i preparativi non sono punibili (consid. 6c-g).
2. L'art. 19 n. 1 cpv. 7 LS contempla una forma di complicità eretta a fattispecie legale autonoma; è lasciata aperta la questione se determinati atti compiuti nel quadro del riciclaggio di denaro siano punibili anche ove non siano più destinati a perfezionare la messa in circolazione della droga e non possano quindi più essere considerati quali complicità (consid. 6e, f in fine).

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