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Regesto

Estradizione. Convenzione europea d'estradizione (CEEstr), legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).
1. a) Nozione di alibi secondo l'art. 53 AIMP.
b) Una verifica dell'alibi dev'essere effettuata solo se, in caso di esito positivo, ci si possa ripromettere di giungere al rifiuto dell'estradizione o dall'abbandono della domanda d'estradizione (consid. 11b).
2. Reato di bancarotta fraudolenta; principio della doppia incriminabilità.
Nel diritto svizzero, la dichiarazione di fallimento è condizione obiettiva di punibilità e deve essere forza di cosa giudicata. L'art. 35 cpv. 2, prima parte, AIMP - che restringe la portata del principio della doppia incriminazione - consente tuttavia di ammettere la punibilità a fini estradizionali anche se la declaratoria giudiziaria d'insolvenza non ha ancora forza di cosa giudicata (consid. 11c/aa). Situazione nel diritto italiano (consid. 11c/bb).
3. Perseguibilità del reato in Svizzera.
Applicabilità in casu dell'art. 36 cpv. 2 AIMP, al ricercato essendo ascritti parecchi reati, di cui uno motivante l'estradizione (consid. 11f).
4. Principio della specialità dell'estradizione.
a) Il divieto istituito dall'art. 14 par. 1 CEEstr ha il suo fondamento ma nel contempo il suo limite nella coercizione personale che i provvedimenti ivi previsti implicano: il principio esclude dunque la possibilità di un procedimento contradditorio, ma non quella di un procedimento contumaciale (consid. 13).
b) L'art. 14 par. 1 CEEstr inibisce l'esercizio della potestà giurisdizionale, fuori del procedimento contumaciale previsto dal par. 2, anche nel caso in cui procedimenti penali per fatti diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata accordata fossero stati promossi contro la persona estradata prima che la domanda d'estradizione fosse presentata (consid. 14).
c) La regola della specialità vieta ogni coercizione, anche di natura amministrativa, per fatti anteriori alla consegna e diversi da quelli motivanti l'estradizione (in casu, con riferimento all'audizione del ricercato da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 istituita in Italia il 23 settembre 1981) (consid. 15a).
d) Secondo l'art. 14 par. 1 lett. b CEEstr, l'individuo estradato liberato definitivamente deve aver avuto non solo la libertà di lasciare il territorio della Parte richiedente, ma anche la possibilità di farlo, il che copre anche il caso della malattia e della mancanza di denaro (consid. 15b).
5. Nozione di reato connesso con delitti politici e di delitto politico relativo.
Situazione nel caso concreto (consid. 16b).
6. Rifiuto dell'estradizione giusta l'art. 3 par. 2 CEEstr.
Situazione nel caso concreto (consid. 16c).

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Referenzen

Artikel: art. 14 par. 1 CEEstr, art. 53 AIMP, art. 36 cpv. 2 AIMP, art. 14 par. 1 lett. b CEEstr mehr...